Agevolazioni fiscali - ENEA | European Neuroblastoma Association ONLUS

Informazioni sulle agevolazioni fiscali per chi dona alle ONLUS

 

Agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali delle persone fisiche

Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto a norma di legge), in occasione della dichiarazione dei redditi possono scegliere di richiedere agevolazioni fiscali per le donazioni effettuate. E' possibile scegliere tra i due seguenti tipi di agevolazione:

  • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005).
  • la detrazione dall’Irpef del 30% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro.

Condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente conservare e poter esibire, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’estratto conto della società che gestisce la carta.

 

icona download pdf icon web 50x50 opt Estratto istruzioni dichiarazione dei redditi 2023

 

Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle imprese

Le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’Ires) possono scegliere tra altri due tipi di agevolazione:

  • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005).
  • la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).

 

Cessioni gratuite di merce

Le erogazioni liberali consinstenti in “cessioni gratuite di merce” che le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) e per le quali è previsto un regime fiscale agevolato, non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef. Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta (ai sensi del numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972) in quanto rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell’art. 2 dello stesso d.P.R. da esso richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50.00 euro oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di esso.

La legge di stabilità 2016 ha innalzato a 15.000 euro il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda la cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF.